Associazione Parchi e Giardini d'Italia

Statuto

Art. 3. – L’Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di pub­blica utilità volte alla tutela, conser­vazione, recupero, valorizzazione e promozio­ne del patrimonio di parchi, eventualmente anche archeo­logici, e di giardini su tutto il territorio italiano.

A tale fine essa:

elabora una politica comune di classificazione, di salvaguardia, di crea­zione, di manutenzione, di ge­stione, di sviluppo e di promozione di parchi e di giardini;

svolge attività di promozione per la fruizione pubblica, anche in chiave turistica, di parchi e di giardi­ni;

promuove normative che rispondano alle specifiche esigenze di proprie­tari e gestori di parchi e di giardini;

elabora proposte per un migliore contributo allo sviluppo sosteni­bile di parchi e di giardini;

intraprende e promuove ogni azione diretta alla tutela, alla con­serva­zione, al recupero, alla valoriz­zazione o alla promozione dei be­ni di cui so­pra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza;

promuove e svolge attività di studio, di ricerca scientifica e di do­cu­mentazione, anche in relazione agli effetti delle minacce ambientali per la biodiversità e l’ecosistema di parchi e di giardini;

organizza eventi formativi, convegni, seminari;

concede premi e borse di studio;

edita pubblicazioni che abbiano ad oggetto parchi e giardini.

L’Associazione può perseguire le proprie finalità partecipando, anche in sede di costituzione, ad altre as­sociazioni ed enti, italiani ed esteri, di qualunque natura o genere aventi scopi analoghi o affini al pro­prio, nonché attraverso la conclusione di accordi o convenzioni con essi.

L’Associazione opera in stretta collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

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